LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 6-02-2003
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 44
(Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche) 1. Lo stanziamento previsto sul capitolo E56501 denominato a: “Concorso regionale nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (l.r. 18.6.1991, n. 21, art. 32)” può essere utilizzato, dato il tempo trascorso ed in via eccezionale, per il finanziamento delle domande presentate da cittadini con invalidità parziale, fino alla concorrenza delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio, per le domande presentate entro il 1° marzo 2000. |
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